Detrazioni casa: il Fisco riscrive tutto, Nuove regole per ristrutturazioni e successione dal 2026

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Il nuovo quadro precisa che l’agevolazione passa solo a chi ha detenzione materiale e diretta dell’immobile per l’intero anno d’imposta, con effetti pratici su famiglie e pratiche di successione.

Il Fisco traccia i confini delle detrazioni Irpef per ristrutturazione quando il proprietario muore lasciando rate ancora da utilizzare. Con il principio di diritto n. 7/2025, richiamando l’articolo 16-bis Tuir, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il diritto a proseguire con le quote residue spetta esclusivamente all’erede che, nell’anno in cui intende fruirne, detiene materialmente e direttamente l’immobile interessato dai lavori. Se al momento del decesso la casa è in locazione, o data in comodato, la quota relativa a quell’anno non si usa; resta, invece, la possibilità di agganciare le rate successive una volta tornati in possesso diretto, dalla mezzanotte del 1° gennaio al 31 dicembre. Un’impostazione che incide su molte pratiche in corso e che si applica non solo al bonus ristrutturazioni, ma anche a ecobonus e superbonus per le quote non fruite dal defunto.

Chi detrae e quando: regole operative su successione e ristrutturazioni

Il passaggio chiave riguarda la detenzione materiale e diretta del bene. La norma non pretende che l’erede abbia il possesso già nell’anno della morte del contribuente, perché il trasferimento del “diritto a detrarre” non dipende da quella circostanza iniziale. Conta, invece, che nell’anno in cui si utilizza la quota residua l’erede viva o disponga dell’immobile senza interruzioni, con presenza stabile e non mediata da terzi. È un concetto concreto: chi subentra e poi lascia l’immobile locato anche solo per una parte dell’anno perde la possibilità di scomputare la rata relativa a quel periodo. Il presupposto è continuo e integrale; niente ingressi a metà anno, niente utilizzi parziali.

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Sul piano documentale conviene conservare prove puntuali. – www.tuttojuvestabia.it

Questo approccio evita sovrapposizioni tra più soggetti. Se in un anno la casa è detenuta direttamente da due coeredi, il diritto si distribuisce in modo coerente con la situazione di fatto e si riallinea l’anno successivo se cambia chi tiene le chiavi, davvero. Non a caso l’Agenzia delle Entrate ribadisce che le regole di trasferimento della detrazione seguono la vita reale dell’immobile: finché c’è locazione o comodato, l’agevolazione resta in pausa; quando il titolo cessa e uno degli eredi torna a detenere l’alloggio in via diretta, le quote residue riprendono il loro percorso, dal nuovo anno d’imposta.

Il richiamo all’articolo 16-bis Tuir inquadra il perimetro: gli interventi ammessi restano quelli di recupero del patrimonio edilizio su singole unità e parti comuni. La morte dell’avente diritto non crea una nuova detrazione, ma sposta il binario della fruizione su chi, nel nucleo familiare, ha un legame effettivo con l’immobile. Il principio, applicato alle rate che mancano all’appello, serve a evitare che vantaggi fiscali residui viaggino scollegati dall’uso concreto della casa. Già successo in passato? Sì, ma con prassi talvolta interpretate in modo diverso. Ora la rotta si fa più netta, con un calendario che privilegia la detenzione piena su base annuale e una lettura aderente al testo di legge.

Casi pratici, scadenze e cosa cambia per famiglie ed eredi

Primo scenario, molto frequente: l’immobile ereditato è affittato quando si apre la successione. In quell’anno la quota Irpef collegata alla ristrutturazione non è utilizzabile da nessuno, perché manca la detenzione materiale e diretta. Se il contratto termina il 30 settembre dell’anno seguente, l’erede che rientra in casa a ottobre non può agganciare la rata di quello stesso anno, poiché la condizione deve valere dall’1 gennaio al 31 dicembre. Potrà però utilizzare le rate dal successivo 1 gennaio, fino a esaurimento, sempre che mantenga il possesso diretto per l’intero anno d’imposta.

Secondo scenario: più eredi si alternano nella detenzione da un anno all’altro. In questo caso il diritto a detrarre è “mobile” e segue chi detiene la casa per tutto l’anno di riferimento. Se nel 2026 la tiene il figlio A e nel 2027 la figlia B, la quota di detrazione 2026 spetta ad A, quella 2027 a B. La regola vale anche per ecobonus e superbonus residui, perché il principio estende l’impostazione alle altre agevolazioni ancora in corsa al momento del decesso.

Terzo quadro: nessuno entra in possesso diretto per anni perché la casa resta in comodato a un parente o in locazione. Le quote maturate ma non fruite dal defunto restano ferme e si perdono per i singoli anni in cui nessun erede ha la detenzione richiesta; non si accumulano a dismisura, non “raddoppiano” in coda. È una scelta di sistema, che allinea beneficio fiscale e rapporto effettivo con l’immobile. Chi pianifica una divisione ereditaria dovrebbe quindi considerare tempi dei contratti in essere, eventuale necessità di recesso o proroga, e la disponibilità reale degli eredi a vivere o detenere l’alloggio.

Sul piano documentale conviene conservare prove puntuali: residenza, utenze, verbali di consegna, cessazione di locazione o comodato. Non è un formalismo, ma la base per dimostrare la condizione di detenzione materiale e diretta lungo l’intero anno. E per i professionisti, da Milano a Palermo, la novità obbliga a rivedere check-list e cronoprogrammi, specie quando i lavori agevolati proseguono in parallelo con pratiche successorie ancora aperte. Il dato finale è chiaro: chi usa la casa, per davvero e per tutto l’anno, porta a casa la detrazione; chi ne resta fuori, anche solo per pochi mesi, perde la rata di quell’anno. Regola netta, calendario rigido, meno ambiguità per tutti.

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